Art. 9 · Consultazione dei portatori di interessi

Art. 9

Consultazione dei portatori di interessi

In vigore dal 23 ott 2024
Consultazione dei portatori di interessi 1.   Nell’elaborare misure per l’attuazione del presente regolamento, la Commissione consulta e tiene conto dei pareri dei pertinenti portatori di interessi, quali le autorità competenti degli Stati membri, le imprese del settore privato, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, la comunità del software open source, le associazioni dei consumatori, il mondo accademico e le agenzie e gli organismi pertinenti dell’Unione, nonché i gruppi di esperti istituiti a livello dell’Unione. In particolare, la Commissione consulta e raccoglie i pareri di tali portatori di interessi in modo strutturato, se del caso, quando: a) elabora gli orientamenti di cui all’; b) prepara le descrizioni tecniche delle categorie di prodotti di cui all’allegato III conformemente all’, paragrafo 4, valuta la necessità di potenziali aggiornamenti dell’elenco delle categorie di prodotti conformemente all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, o effettua la valutazione del potenziale impatto sul mercato di cui all’, paragrafo 1, fatto salvo l’; c) svolge lavori preparatori per la valutazione e il riesame del presente regolamento. 2.   La Commissione organizza periodicamente sessioni di consultazione e informazione, almeno una volta all’anno, per raccogliere i pareri delle parti interessate di cui al paragrafo 1 sull’attuazione del presente regolamento.
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