Art. 55 · Procedura di salvaguardia dell’Unione

Art. 55

Procedura di salvaguardia dell’Unione

In vigore dal 23 ott 2024
Procedura di salvaguardia dell’Unione 1.   Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all’, paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell’Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l’operatore o gli operatori economici e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro nove mesi dalla notifica di cui all’, paragrafo 5, e notifica tale decisione allo Stato membro interessato. 2.   Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto con elementi digitali non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale non è considerata giustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. 3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle norme armonizzate, la Commissione applica la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012. 4.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze in un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza di cui all’, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato conformemente all’, paragrafo 9, che specifica la presunzione di conformità relativa a tale sistema di certificazione. 5.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all’, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato a norma dell’, paragrafo 2, che stabilisce tali specifiche comuni.
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