Art. 53 · Accesso ai dati e documentazione

Art. 53

Accesso ai dati e documentazione

In vigore dal 23 ott 2024
Accesso ai dati e documentazione Se necessario per valutare la conformità dei prodotti con elementi digitali e dei processi messi in atto dai loro fabbricanti ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I e su richiesta motivata, alle autorità di vigilanza del mercato è consentito l’accesso, in una lingua che esse siano in grado di comprendere facilmente, ai dati necessari per valutare la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la gestione delle vulnerabilità di tali prodotti, compresa la relativa documentazione interna del pertinente operatore economico.
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