Art. 44 · Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Art. 44

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 23 ott 2024
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti giuridici dell’Unione. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede affinché l’elenco sia tenuto aggiornato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2847:oj#art-44