Art. 40 · Presunzione di conformità degli organismi notificati

Art. 40

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 23 ott 2024
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all’ nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.
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