Art. 38 · Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Art. 38

Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

In vigore dal 23 ott 2024
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica 1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. 2.   La Commissione rende pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
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