Art. 34 · Accordi sul reciproco riconoscimento

Art. 34

Accordi sul reciproco riconoscimento

In vigore dal 23 ott 2024
Accordi sul reciproco riconoscimento Tenuto conto del livello di sviluppo tecnico e dell’approccio in materia di valutazione della conformità di un paese terzo, l’Unione può concludere accordi sul reciproco riconoscimento con paesi terzi, conformemente all’articolo 218 TFUE, al fine di promuovere e agevolare il commercio internazionale.
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