Art. 25 · Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source

Art. 25

Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source

In vigore dal 23 ott 2024
Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source Al fine di agevolare l’obbligo di dovuta diligenza di cui all’, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda i fabbricanti che integrano componenti software liberi e open source nei loro prodotti con elementi digitali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi volontari di attestazione di sicurezza che consentano agli sviluppatori o agli utilizzatori di prodotti con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source, nonché ad altri soggetti terzi, di valutare la conformità di tali prodotti a tutti o a determinati requisiti essenziali di cibersicurezza o ad altri obblighi di cui al presente regolamento.
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