Art. 23 · Identificazione degli operatori economici

Art. 23

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 23 ott 2024
Identificazione degli operatori economici 1.   Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti: a) il nome e l’indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali; b) se disponibili, il nome e l’indirizzo di qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto con elementi digitali. 2.   Gli operatori economici si assicurano di essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto con elementi digitali e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto con elementi digitali.
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