Art. 1
Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013
In vigore dal 23 ott 2024
Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013
All’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1379/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (*1), al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (*2) e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (*3), ad eccezione dell’articolo 13, continuano ad applicarsi. Le regolamentazioni adottate per l’applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (*4), continuano ad applicarsi.
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