Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

In vigore dal 23 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014 Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto seguente: «36) “internalizzatore sistematico”: un internalizzatore sistematico quale definito all’, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE.» ; 2) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le operazioni di compravendita sono comunicate all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico in forma aggregata;» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’emittente informa l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 in merito a tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie. L’autorità competente che riceve le informazioni le inoltra, su richiesta, alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione e sono negoziate.» ; 3) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l’informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.» ; 4) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’eventuale annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La comunicazione di informazioni privilegiate da parte del partecipante al mercato che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, se tale partecipante al mercato sceglie di soddisfare le condizioni seguenti: a) ha ottenuto il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate; b) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni; c) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; d) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l’obbligo di mantenere riservate tali informazioni; e) ha effettuato e conservato una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) e l’identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non solo, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l’ora di ogni comunicazione; f) ha trasmesso tale registrazione all’autorità competente su richiesta.» ; c) il paragrafo 5 è soppresso; d) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest’ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Tale obbligo non si applica nel caso in cui le informazioni siano state comunicate al pubblico in altro modo. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e la trasmette all’autorità competente su richiesta. 7.   In deroga al presente articolo, le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate.» ; 5) all’articolo 13, paragrafo 12, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità.» ; 6) l’articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l’evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L’emittente garantisce la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri di cui all’articolo 7 riguardo alle informazioni privilegiate fino alla comunicazione di tali informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) le informazioni privilegiate di cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate; c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. Se ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica tale ritardo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all’autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l’emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione. 4 bis.   La mancata comunicazione da parte di un emittente di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati a norma del paragrafo 1 non è soggetta agli obblighi di cui al paragrafo 4.» ; d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’emittente che sia un ente creditizio o un ente finanziario oppure l’emittente che sia un’impresa madre di tale ente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:» ; e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia stata ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 o qualora le informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, e la riservatezza di tali informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente paragrafo comprende le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, o a informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.» ; f) il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente: «11.   L’ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a). 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti: a) gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato a norma del paragrafo 1; b) le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b).» ; 7) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 6 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a).» ; ii) il quarto, quinto e sesto comma sono soppressi; b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   L’ESMA riesamina le norme tecniche di attuazione sul formato semplificato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI al fine di estendere l’uso di tale formato a tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6, primo e secondo comma. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 8) l’articolo 19 è così modificato: a) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 20 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1. 9.   Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 50 000 EUR o di ridurla a 10 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore o inferiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.» ; b) il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente: «12.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo: a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni; 12 bis.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente consente a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l’esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.» ; 9) all’articolo 23, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da imprese di investimento, enti creditizi o enti finanziari, nonché da amministratori di indici di riferimento o da contributori sottoposti a vigilanza;» 10) all’articolo 25 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L’ESMA agevola e coordina, su richiesta di almeno un’autorità competente, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di regolamentazione in altri Stati membri e paesi terzi. Ove giustificato dalle caratteristiche del caso, e su richiesta dell’autorità competente, l’ESMA contribuisce alla relativa indagine svolta dall’autorità competente.» ; 11) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 25 bis Dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione 1.   Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa istituiscono, entro il 5 giugno 2026, un dispositivo che consente lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, lettera a), raccolti presso tali sedi di negoziazione in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le autorità competenti possono delegare all’ESMA l’istituzione del dispositivo. Quando un’autorità competente trasmette una richiesta di dati a norma del paragrafo 4, l’autorità competente destinataria della richiesta richiede tali dati alla pertinente sede di negoziazione tempestivamente e non oltre quattro giorni lavorativi dopo la data della richiesta. I dati richiesti sono messi a disposizione dell’autorità competente che ha presentato la prima richiesta quanto prima e comunque entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera c). Lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), è reso operativo attraverso il dispositivo istituito a norma del primo comma del presente paragrafo entro il 5 giugno 2028. 2.   La sede di negoziazione pertinente stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure appropriati per consentire lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione entro il 5 giugno 2026. 3.   La richiesta di dati di negoziazione correnti da parte di un’autorità competente può essere presentata per una specifica serie di strumenti finanziari. 4.   Un’autorità competente può ottenere dati di negoziazione provenienti da una sede di negoziazione avente una dimensione transfrontaliera significativa quando tale autorità è l’autorità competente del mercato più rilevante di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e tali dati potrebbero essere pertinenti per le attività di vigilanza di tale autorità per gli strumenti finanziari seguenti: a) azioni; b) obbligazioni; c) future. 5.   Uno Stato membro può decidere che la sua autorità competente partecipi al dispositivo istituito ai sensi del paragrafo 1 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità competente abbia una dimensione transfrontaliera significativa. Tale decisione è comunicata all’ESMA, che la pubblica sul suo sito Internet. Se uno Stato membro adotta una decisione a norma del primo comma, tale Stato membro e la relativa autorità competente si conformano al presente articolo. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione: a) per specificare il dispositivo adeguato ai fini dello scambio dei dati di negoziazione e, in particolare, definire le modalità operative per garantire la trasmissione rapida delle informazioni tra autorità competenti; b) per stabilire dispositivi, sistemi e procedure appropriati affinché le sedi di negoziazione si conformino al paragrafo 1, secondo comma; e c) per stabilire il formato e il termine per la trasmissione senza indugio dei dati richiesti di cui al paragrafo 1, secondo comma. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 35 per redigere un elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell’ambito della vigilanza sugli abusi di mercato, tenendo conto, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno degli elementi seguenti: a) il volume delle negoziazioni nella sede di negoziazione; e b) il volume delle negoziazioni in tale sede di negoziazione di strumenti finanziari per i quali l’autorità competente del mercato più rilevante di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 differisce dall’autorità competente della sede di negoziazione. Per quanto riguarda le azioni, il criterio di cui al primo comma, lettera a), è misurato come il controvalore degli scambi di azioni aggregato a livello della sede di negoziazione e non è inferiore a 100 miliardi di EUR all’anno in nessuno degli ultimi quattro anni. Il criterio di cui al primo comma, lettera b), è definito come il rapporto tra il controvalore degli scambi di azioni per il quale l’autorità competente del mercato più rilevante di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 differisce dall’autorità competente della sede di negoziazione e il controvalore totale degli scambi di tutte le azioni negoziate in tale sede in un anno. Tale rapporto non è inferiore al 50 %. 8.   Entro il 5 dicembre 2027 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del dispositivo istituito a norma del paragrafo 1. Tale relazione comprende almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione delle sfide tecniche affrontate dalle sedi di negoziazione, dalle autorità competenti e dall’ESMA durante l’attuazione del dispositivo per le azioni; b) i costi sostenuti dalle autorità competenti e dall’ESMA per l’istituzione del dispositivo per le azioni; c) il funzionamento delle soglie di cui al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo. La relazione include un’analisi costi-benefici connessa al futuro sviluppo del dispositivo istituito a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda l’inclusione nel suo ambito di applicazione di possibili strumenti finanziari pertinenti, compresi obbligazioni e future. La relazione contiene inoltre raccomandazioni sull’estensione dell’ambito di applicazione agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, tenendo conto del valore aggiunto, delle sfide tecniche e dei costi previsti. 9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 35 per modificare i paragrafi 4 e 7 del presente articolo aggiornando gli strumenti finanziari e l’elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa e modificando il paragrafo 1, terzo comma, al fine di rinviare l’estensione dell’ambito di applicazione del dispositivo istituito a norma del paragrafo 1 a obbligazioni e future tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, degli sviluppi sui mercati finanziari e della capacità delle autorità competenti di elaborare i dati relativi a tali strumenti finanziari. Articolo 25 ter Piattaforme di collaborazione 1.   L’ESMA, su richiesta di una o più autorità competenti, in caso di gravi preoccupazioni riguardanti l’integrità dei mercati o il regolare funzionamento degli stessi, istituisce e coordina una piattaforma di collaborazione. 2.   Fatto salvo l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, su richiesta dell’ESMA le pertinenti autorità competenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie. 3.   Se due o più autorità competenti di una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, o all’assenza di intervento, l’ESMA può, su richiesta di una qualsiasi delle autorità competenti pertinenti, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA può altresì coordinare, su richiesta di una o più autorità competenti, ispezioni in loco. L’autorità competente dello Stato membro di origine e le altre pertinenti autorità competenti della piattaforma di collaborazione possono invitare l’ESMA a partecipare a tali ispezioni in loco. L’ESMA può inoltre istituire, su richiesta di una o più autorità competenti, una piattaforma di collaborazione congiuntamente con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e con gli organismi pubblici che monitorano i mercati all’ingrosso delle merci nel caso in cui le preoccupazioni riguardo all’integrità dei mercati e al regolare funzionamento degli stessi interessino tanto i mercati finanziari quanto i mercati a pronti.» ; 12) l’articolo 28 è soppresso; 13) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Comunicazione di dati personali a paesi terzi 1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono trasferire dati personali a un paese terzo a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e solo su base singola. Le autorità competenti garantiscono che tale trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento e che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo salvo che sia stata data esplicita autorizzazione scritta e siano soddisfatte le condizioni specificate dall’autorità competente dello Stato membro interessato. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono comunicare i dati personali ricevuti da un’autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di controllo di un paese terzo soltanto quando l’autorità competente dello Stato membro interessato ha ottenuto l’accordo esplicito dall’autorità competente che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, a condizione che i dati siano comunicati esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo. (*9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;" 14) l’articolo 30 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, le lettere e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un’impresa di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza; f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione di almeno dieci anni, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un’impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza; g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un’impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;» ; ii) al primo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di direzione o 15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni dell’articolo 16, il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di direzione o 2 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; iii) per violazioni dell’articolo 17, il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di direzione. Qualora le autorità competenti ritengano che l’importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 2 500 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; iv) per violazioni degli articoli 18 e 19, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione. Qualora le autorità competenti ritengano che l’importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 1 000 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 400 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; v) per violazioni dell’articolo 20, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di direzione o 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, i valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.» ; iii) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del primo comma, lettera j), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (*10) del Parlamento europeo e del Consiglio il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili – direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*11) per le banche e direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*12) per le compagnie di assicurazione – che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo. (*10)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)." (*11)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)." (*12)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).»;" b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Ai fini del presente articolo, per “piccola e media impresa” o “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*13). (*13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;" 15) all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione; c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito personale annuo della persona fisica; d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate; f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e h) l’onere per l’autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta.» ; 16) l’articolo 35 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafi 3 e 12, all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, all’articolo 25 bis, paragrafi 7 e 9, e all’articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafi 3 e 12, all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, all’articolo 25 bis, paragrafi 7 e 9, e all’articolo 38 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5 o 6, dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 17, paragrafi 3 e 12, dell’articolo 19, paragrafo 13 o 14, dell’articolo 25 bis, paragrafi 7 o 9, o dell’articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 17) l’articolo 38 è così modificato: a) (non riguarda la versione italiana); b) il primo comma è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro il 5 dicembre 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa per modificarlo. Tale relazione valuta, tra l’altro:» ; ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) la questione se la disposizione relativa alla mancata comunicazione di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, crei un adeguato equilibrio tra la riduzione degli oneri per gli emittenti e la possibilità per gli investitori di prendere decisioni di investimento informate; e d) la proporzionalità degli importi assoluti, di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), e la loro adeguatezza rispetto alle microimprese e alle piccole e medie imprese.» ; iii) la lettera e) è soppressa; c) dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «Entro il 5 dicembre 2031 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del dispositivo di sorveglianza trasversale del mercato con riferimento ai dati di negoziazione, sul suo impatto sulla capacità delle autorità nazionali competenti di garantire una vigilanza efficace, sulle modalità di applicazione di tale dispositivo e sui meriti della potenziale inclusione degli internalizzatori sistematici nell’ambito di applicazione del dispositivo.» ; d) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 5 dicembre 2028, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all’articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell’emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un’esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.».
Storico versioni

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