Art. 9 · Relazioni tra i fornitori di servizi di navigazione aerea

Art. 9

Relazioni tra i fornitori di servizi di navigazione aerea

In vigore dal 23 ott 2024
Relazioni tra i fornitori di servizi di navigazione aerea 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, del presente regolamento, i fornitori di servizi di navigazione aerea possono avvalersi dei servizi di altri fornitori di servizi che siano certificati o che abbiano dichiarato di possedere la capacità a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1139. Tale cooperazione avviene conformemente all’ del presente regolamento, ove applicabile. Per i fornitori di servizi di traffico aereo designati a norma dell’ e i fornitori di MET designati a norma dell’, tale cooperazione è soggetta all’autorizzazione degli Stati membri interessati. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di navigazione aerea formalizzano i loro rapporti di lavoro mediante accordi scritti o intese giuridiche equivalenti che stabiliscano in dettaglio i compiti, comprese se del caso eventuali liquidazioni finanziarie applicabili, e le funzioni che assume ciascun fornitore. Tali accordi o intese sono notificati all’autorità nazionale di vigilanza e all’autorità nazionale competente interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-9