Art. 6 · Cooperazione tra autorità nazionali di vigilanza

Art. 6

Cooperazione tra autorità nazionali di vigilanza

In vigore dal 23 ott 2024
Cooperazione tra autorità nazionali di vigilanza 1.   Le autorità nazionali di vigilanza scambiano, nel quadro del comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza di cui all’, informazioni rilevanti per altre autorità nazionali di vigilanza, in particolare informazioni sul loro lavoro e sui loro processi decisionali, nonché sulle migliori prassi e procedure nell’applicazione del presente regolamento. 2.   Le autorità nazionali di vigilanza cooperano, se del caso e attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza reciproca nell’esecuzione dei loro compiti di cui all’ e nella gestione di indagini e ispezioni. 3.   Nel caso della fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea in spazi aerei che sono di responsabilità di due o più Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono affinché siano conclusi gli accordi necessari alla vigilanza di tali servizi. Le autorità nazionali di vigilanza interessate agevolano la fornitura di tali servizi transfrontalieri da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea e possono stabilire opportuni accordi di lavoro o piani di sorveglianza che specifichino l’attuazione della loro cooperazione. 4.   Nel caso della fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea in uno spazio aereo che è di responsabilità di un altro Stato membro, gli accordi di cui al paragrafo 3 prevedono il reciproco riconoscimento dell’assolvimento, da parte di ciascuno Stato membro o rispettiva autorità, dei compiti di cui al presente regolamento e dei risultati dell’assolvimento di tali compiti. Essi specificano inoltre quale autorità nazionale di vigilanza è incaricata dei compiti di cui all’, paragrafo 1. 5.   Ove consentito dalla legislazione nazionale, le autorità nazionali di vigilanza possono, a fini di cooperazione regionale, concludere anche accordi sulla ripartizione delle responsabilità riguardanti i compiti in materia di vigilanza. 6.   Gli accordi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione dagli Stati membri interessati.
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