Art. 57 · Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

Art. 57

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

In vigore dal 23 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) fatto salvo il regolamento (UE) 2024/2803 (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio e le competenze degli Stati membri in relazione allo spazio aereo soggetto alla loro giurisdizione, alla progettazione della struttura dello spazio aereo nello spazio aereo del cielo unico europeo. (*1)  Regolamento (EU) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj)»;" b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Fatti salvi i requisiti nazionali in materia di sicurezza e difesa e l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, gli Stati membri provvedono affinché: a) le strutture di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo che sono aperte all’uso pubblico e b) gli ATM/ANS di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo che sono forniti al traffico aereo ai quali si applica il regolamento (UE) 2024/2803, offrano un livello di sicurezza e di interoperabilità con i sistemi civili efficace quanto quello risultante dall’applicazione dei requisiti essenziali di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento.» ; 2) l’ è così modificato: a) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) “ATM/ANS”: la gestione del traffico aereo, quale definita all’, punto 9), del regolamento (UE) 2024/2803, e i servizi di navigazione aerea, quali definiti all’, punto 5), dello stesso regolamento, nonché le funzioni di rete di cui all’ dello stesso regolamento e i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura al traffico aereo generale di dati ai fini della navigazione aerea;» ; b) i punti 33) e 34) sono sostituiti dai seguenti: «33) “spazio aereo del cielo unico europeo”: lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (UE) 2024/2803, in conformità dell’, paragrafo 4, di tale regolamento; 34) “autorità nazionale competente”: una o più entità designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l’esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso;» ; 3) all’ è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere soggetto a condizioni obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Tali condizioni supplementari possono eventualmente riguardare: a) vincoli o restrizioni di prestazioni di servizi diverse da quelle concernenti la fornitura di servizi di navigazione aerea; b) contratti, accordi o altre intese tra il fornitore di ATM/ANS e un terzo, che riguardano i servizi; c) la fornitura delle informazioni ragionevolmente necessarie per verificare i requisiti del certificato di cui al presente articolo; e d) ogni altra condizione legale non specifica dei servizi di navigazione aerea, come le condizioni relative alla sospensione o alla revoca del certificato.» ; 4) l’ è sostituito dal seguente: « Misure di esecuzione riguardanti i fornitori di ATM/ANS e le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi ATM/ANS e di componenti ATM/ANS 1.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all’, e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all’, paragrafo 1, lettera g), la Commissione, in base ai principi di cui all’ e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’, adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le norme e le procedure specifiche per la fornitura di ATM/ANS conformemente ai requisiti essenziali di cui all’, comprese l’istituzione e l’attuazione del piano di contingenza in conformità dell’allegato VIII, punto 5.1., lettera f); b) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all’, paragrafo 1; b ter) le condizioni di cui all’, paragrafo 3 bis; c) le norme e le procedure per le dichiarazioni dei fornitori di servizi di informazione di volo di cui all’, paragrafo 5, e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere consentite; d) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e per le situazioni in cui tali certificati devono essere prescritti; e) le norme e le procedure per le dichiarazioni delle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere prescritte; f) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, lettera b), e delle organizzazioni che rendono dichiarazioni conformemente all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1 tengono debitamente conto del piano generale ATM europeo. 3.   Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all’ del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11 e 15 della convenzione di Chicago.» ; 5) l’articolo 62 è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/2803, ai fini dello svolgimento dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione in relazione ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 7., del presente regolamento le autorità competenti si basano sulle valutazioni effettuate dall’autorità nazionale di vigilanza di cui all’ di tale regolamento nello svolgimento dei loro compiti a norma dell’, paragrafo 3, del medesimo regolamento.» ; b) al paragrafo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le norme e le procedure per espletare i compiti di certificazione e per condurre le indagini, le ispezioni, gli audit e le altre attività di monitoraggio necessarie per garantire la sorveglianza efficace, da parte dell’autorità nazionale competente, delle persone fisiche e giuridiche, dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti, dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS, dei dispositivi di addestramento al volo simulato e degli aeroporti soggetti al presente regolamento nonché le norme e le procedure per la valutazione e la sorveglianza della conformità dei fornitori di ATM/ANS ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 7., del presente regolamento da parte dell’autorità nazionale di vigilanza di cui all’ del regolamento (UE) 2024/2803, fatto salvo l’, paragrafo 1, di tale regolamento;» 6) l’articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Attuazione del cielo unico europeo L’Agenzia presta, qualora abbia le competenze pertinenti e su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione nell’attuazione del cielo unico europeo, in particolare: a) eseguendo ispezioni e indagini tecniche, e studi; b) contribuendo, nelle materie disciplinate dal presente regolamento e in cooperazione con il comitato per la valutazione delle prestazioni (PRB) di cui all’ del regolamento (UE) 2024/2803, alla realizzazione di un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete; c) contribuendo all’attuazione del piano generale ATM europeo, compresi lo sviluppo e la realizzazione del programma SESAR.» ; 7) l’allegato VIII è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «2.3   bis. Servizi di dati sul traffico aereo 2.3 bis.1. I dati sul traffico aereo raccolti sono di qualità sufficiente, completi, aggiornati, provenienti da una fonte legittima e forniti tempestivamente. 2.3 bis.2. I servizi di dati sul traffico aereo raggiungono e mantengono un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda la disponibilità, l’integrità, la continuità e la tempestività al fine di soddisfare le esigenze degli utenti. 2.3 bis.3. I sistemi e gli strumenti che forniscono servizi di dati sul traffico aereo sono adeguatamente progettati, prodotti e sottoposti a manutenzione per assicurarne l’idoneità allo scopo designato. 2.3 bis.4. La diffusione di tali dati avviene tempestivamente e tramite mezzi di comunicazione sufficientemente affidabili e rapidi, protetti da interferenze e manomissioni intenzionali e non intenzionali.» ; b) il punto 2.8. è sostituito dal seguente: «2.8.   Gestione dello spazio aereo La designazione di specifici volumi di spazio aereo destinati a un determinato uso è monitorata, coordinata e diffusa tempestivamente, in modo da ridurre il rischio che venga meno la distanza di separazione tra gli aeromobili in ogni situazione. Tenendo conto dell’organizzazione di attività militari e dei relativi aspetti che rientrano nella responsabilità degli Stati membri, la gestione dello spazio aereo sostiene inoltre l’applicazione uniforme del concetto di uso flessibile dello spazio aereo come descritto dall’ICAO e attuato a norma del regolamento (UE) 2024/2803, al fine di agevolare la gestione dello spazio aereo e la gestione del traffico aereo nel contesto della politica comune dei trasporti.» ; c) al punto 5.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in funzione del tipo di attività svolta e delle dimensioni dell’organizzazione, realizza e mantiene un sistema di gestione atto a garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al presente allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e security e migliorare costantemente tale sistema;» ; d) è aggiunto il punto seguente: «7.   REQUISITI IN MATERIA DI SOLIDITÀ FINANZIARIA, RESPONSABILITÀ, COPERTURA ASSICURATIVA, ASSETTO PROPRIETARIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA Al fine di garantire una fornitura di servizi sicura e continua, i fornitori di ATM/ANS: a) dimostrano una sufficiente solidità finanziaria; b) hanno ottenuto un’adeguata copertura assicurativa e della responsabilità, tenendo conto del loro status giuridico e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile; e c) si conformano ai requisiti applicabili in materia di assetto proprietario e struttura organizzativa allo scopo di prevenire conflitti di interesse, così da garantire una fornitura di servizi non discriminatoria.».
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