Art. 50 · Relazioni con i paesi terzi

Art. 50

Relazioni con i paesi terzi

In vigore dal 23 ott 2024
Relazioni con i paesi terzi L’Unione e i suoi Stati membri si prefiggono e sostengono l’obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, in particolare nella zona Eurocontrol o nell’ambito della regione EUR dell’ICAO, essi si sforzano di estendere il cielo unico europeo ai suddetti paesi. Essi si sforzano altresì di cooperare con tali paesi nel quadro di accordi sulla fornitura di servizi transfrontalieri con paesi terzi, sulla cooperazione in materia di modernizzazione dell’ATM, sulle funzioni di rete o nel quadro dell’accordo tra l’Unione e Eurocontrol che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata, potenziando in tal modo la dimensione paneuropea dell’ATM. Il presente articolo lascia impregiudicate le decisioni degli Stati membri di estendere il cielo unico europeo ai rispettivi paesi e territori d’oltremare o a territori autonomi in altre regioni dell’ICAO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-50