Art. 43
Informazioni aeronautiche in formato elettronico
In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni aeronautiche in formato elettronico
Fatta salva la pubblicazione da parte degli Stati membri di informazioni aeronautiche e coerentemente con tale pubblicazione, il gestore della rete, in seguito all’applicazione della decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento istituisce un’infrastruttura di informazioni aeronautiche a livello dell’Unione per promuovere la disponibilità di informazioni aeronautiche in formato elettronico di elevata qualità, presentate in modo facilmente accessibile e rispondenti alle esigenze di tutti gli utenti pertinenti in termini di qualità e tempestività dei dati. Le informazioni aeronautiche rese disponibili in tal modo sono esclusivamente le informazioni conformi ai requisiti essenziali definiti all’allegato VIII, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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