Art. 43 · Informazioni aeronautiche in formato elettronico

Art. 43

Informazioni aeronautiche in formato elettronico

In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni aeronautiche in formato elettronico Fatta salva la pubblicazione da parte degli Stati membri di informazioni aeronautiche e coerentemente con tale pubblicazione, il gestore della rete, in seguito all’applicazione della decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento istituisce un’infrastruttura di informazioni aeronautiche a livello dell’Unione per promuovere la disponibilità di informazioni aeronautiche in formato elettronico di elevata qualità, presentate in modo facilmente accessibile e rispondenti alle esigenze di tutti gli utenti pertinenti in termini di qualità e tempestività dei dati. Le informazioni aeronautiche rese disponibili in tal modo sono esclusivamente le informazioni conformi ai requisiti essenziali definiti all’allegato VIII, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-43