Art. 42 · Disponibilità dei dati operativi per il traffico aereo generale e accesso agli stessi

Art. 42

Disponibilità dei dati operativi per il traffico aereo generale e accesso agli stessi

In vigore dal 23 ott 2024
Disponibilità dei dati operativi per il traffico aereo generale e accesso agli stessi 1.   Per quanto riguarda il traffico aereo generale, i pertinenti dati operativi sono resi disponibili in un formato interoperabile in tempo reale, su base trasparente e non discriminatoria e fatti salvi gli interessi della politica di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di difesa, da ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea, utente dello spazio aereo, aeroporto e gestore della rete, anche su base transfrontaliera e a livello dell’Unione. Tale disponibilità va a beneficio di fornitori di servizi di navigazione aerea certificati o dichiarati, soggetti aventi un interesse comprovato nel prendere in considerazione la fornitura di servizi di navigazione aerea, soggetti militari responsabili di attività di sicurezza e difesa, fornitori militari di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo e aeroporti, nonché del gestore della rete. I dati sono utilizzati esclusivamente a fini operativi. 2.   I prezzi del servizio di cui al paragrafo 1 si basano su principi generali e norme comuni in materia di fissazione dei prezzi da stabilire nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4. 3.   L’accesso ai pertinenti dati operativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso a titolo gratuito alle autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza, della sorveglianza delle prestazioni e della rete, della sicurezza, dell’ordine pubblico e della difesa, compresa l’Agenzia, conformemente al regolamento (UE) 2018/1139. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per la messa a disposizione dei dati e l’accesso agli stessi conformemente ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, compresi i dati operativi specifici interessati, i principi generali e le norme comuni in materia di fissazione dei prezzi per determinare i prezzi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché requisiti per l’identificazione dei soggetti aventi un interesse comprovato nel prendere in considerazione la fornitura di servizi di navigazione aerea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-42