Art. 38 · Gestore della rete

Art. 38

Gestore della rete

In vigore dal 23 ott 2024
Gestore della rete 1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia a norma del regolamento (UE) 2018/1139, garantisce che il gestore della rete contribuisca all’esecuzione delle funzioni di rete di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento svolgendo i compiti indicati al paragrafo 6 del presente articolo. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione dei compiti del gestore della rete. 2.   La Commissione nomina un organo indipendente, imparziale e competente per l’esecuzione dei compiti del gestore della rete. 3.   A questo scopo, la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. La decisione di nomina in oggetto comprende i termini e le condizioni della nomina, ivi compreso il finanziamento del gestore della rete. 4.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle disposizioni di cui al paragrafo 2, e la conformità alle stesse, la Commissione, per conseguire gli obiettivi di cui all’, adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti, tra l’altro: a) le prescrizioni in materia di nomina e le procedure di nomina; b) i requisiti di indipendenza; c) i requisiti di competenza; d) il finanziamento; e) la supervisione, da parte della Commissione, dell’esecuzione dei compiti del gestore della rete; f) le prescrizioni in materia di misurazione delle prestazioni del gestore della rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 5.   Il gestore della rete esegue i suoi compiti in modo imparziale ed efficiente sotto il profilo dei costi ed è sottoposto ad un sistema di governance e indipendenza appropriato. Ove l’organismo competente nominato in qualità di gestore della rete abbia altresì funzioni di regolamentazione, è assicurata una separazione organizzativa rispetto a tali funzioni. Nell’esecuzione dei suoi compiti il gestore della rete tiene conto delle esigenze dell’intera rete ATM, salvaguardando nel contempo le capacità di difesa, e coinvolge pienamente tutti i soggetti operativi interessati. 6.   In seguito all’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il gestore della rete contribuisce, entro i limiti di cui all’, paragrafo 4, all’esecuzione delle funzioni di rete attraverso i seguenti compiti: a) elaborazione del piano operativo della rete e preparazione del piano strategico della rete; b) sostegno alla progettazione e al coordinamento dell’utilizzo delle strutture dello spazio aereo; c) agevolazione della delega della fornitura di servizi di traffico aereo, qualora approvata dallo Stato membro interessato, sostenendo gli Stati membri e i fornitori di servizi di traffico aereo interessati tenendo conto dei necessari accordi per il coordinamento del traffico aereo generale e operativo e della necessità di mantenere un adeguato coordinamento nelle pertinenti strutture dello spazio aereo; d) coordinamento e sostegno nella fornitura di capacità di controllo del traffico aereo nella rete conformemente agli impegni stabiliti nel piano operativo della rete, al fine di rispettare i requisiti prestazionali operativi della rete e i valori di riferimento locali; e) coordinamento e sostegno nella gestione delle crisi della rete; f) coordinamento delle risorse limitate nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio, nonché coordinamento dei codici dei transponder radar; g) coordinamento dell’ATFM e fornitura, organizzazione e funzionamento dell’unità centrale ATFM; h) sviluppo di procedure e organizzazione di processi per l’assegnazione del ritardo ATFM attraverso un processo decisionale cooperativo; i) coordinamento, monitoraggio e sostegno nelle attività di pianificazione e attuazione della realizzazione dell’infrastruttura nella rete ATM europea, in partenariato con i soggetti operativi interessati, al fine di garantire la loro partecipazione attiva alla gestione e alla governance; j) monitoraggio delle prestazioni dell’infrastruttura della rete ATM europea; k) coordinamento con l’ICAO e le regioni dell’ICAO in relazione all’esecuzione delle funzioni di rete; l) definizione del programma di lavoro e del bilancio del gestore della rete; m) fornitura di dati sui piani di volo in relazione al regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o ad altre misure di sicurezza e security e attraverso qualsiasi altro compito necessario per il contributo del gestore della rete all’esecuzione delle funzioni di rete e ad esso intrinsecamente connesso, come specificato negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 10. 7.   Il gestore della rete contribuisce all’esecuzione delle funzioni di rete mediante misure di sostegno volte a una pianificazione e a un funzionamento sicuri ed efficienti delle parti interessate all’interno della rete tanto in condizioni normali quanto in condizioni di crisi della rete, nonché misure intese al miglioramento continuo delle operazioni della rete nel cielo unico europeo e delle prestazioni generali della rete, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del sistema di prestazioni, anche in relazione al clima e all’ambiente. Le azioni intraprese dal gestore della rete tengono conto dell’esigenza di una piena integrazione degli aeroporti nella rete e mirano a garantire il rispetto dei piani di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali dei fornitori di servizi di traffico aereo designati. 8.   Il gestore della rete coopera strettamente con la Commissione per far sì che gli obiettivi prestazionali di cui all’ trovino adeguata rispondenza nella pianificazione generale delle capacità e nella capacità che deve essere fornita dai singoli fornitori di servizi di traffico aereo ed è concordata tra il gestore della rete e tali fornitori di servizi di traffico aereo nel piano operativo della rete. 9.   Il gestore della rete: a) attraverso un processo decisionale cooperativo, determina azioni operative e propone misure correttive che i soggetti operativi interessati devono adottare al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e degli obiettivi prestazionali locali vincolanti, tenendo debitamente conto delle circostanze regionali e locali, e di attuare i requisiti prestazionali operativi della rete e i valori di riferimento locali stabiliti nel piano operativo della rete e fornisce consulenza in merito alle traiettorie di volo ottimizzate da un punto di vista climatico; i soggetti operativi interessati possono decidere se le misure correttive proposte debbano essere attuate e informano il consiglio di gestione della rete dei motivi della loro mancata attuazione; b) in coordinamento con le parti pertinenti, fornisce consulenza alla Commissione e comunica al PRB le pertinenti informazioni in merito alla realizzazione dell’infrastruttura della rete ATM conformemente al piano generale ATM europeo, in particolare al fine di individuare gli investimenti necessari per la rete. 10.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle disposizioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, la Commissione, per conseguire gli obiettivi di cui all’, adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per l’esecuzione dei compiti del gestore della rete, quali definiti in tali paragrafi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 11.   Nell’esecuzione dei suoi compiti, il gestore della rete adotta misure mediante un processo decisionale cooperativo. Le parti del processo decisionale cooperativo agiscono nella misura più ampia possibile nell’ottica di migliorare il funzionamento e le prestazioni della rete, compreso il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente. Il processo decisionale cooperativo promuove gli interessi della rete tenendo conto degli interessi essenziali di sicurezza e difesa nonché di altre condizioni locali o regionali, come ad esempio le condizioni geografiche, topografiche e meteorologiche. Gli Stati membri sono pienamente coinvolti nelle decisioni di importanza strategica, in particolare nella definizione del piano strategico della rete. 12.   Il processo decisionale cooperativo di cui al paragrafo 11 si basa, in particolare, su un processo di consultazione dei soggetti operativi interessati, dei coordinatori delle bande orarie aeroportuali, degli Stati membri e, se del caso, dell’Agenzia e della Commissione, su accordi di lavoro e processi per le operazioni nonché su meccanismi di risoluzione che coinvolgono il consiglio di gestione della rete se necessario. Quando vi sono implicazioni relative alla sovranità di uno Stato membro sul proprio spazio aereo, è richiesto il consenso di tale Stato membro. 13.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle disposizioni di cui ai paragrafi 11 e 12, e la conformità alle stesse, la Commissione, per conseguire gli obiettivi di cui all’, adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti il processo decisionale cooperativo, ivi compresi: a) un processo di consultazione dei soggetti operativi interessati, dei coordinatori delle bande orarie aeroportuali, degli Stati membri e, se del caso, dell’Agenzia e della Commissione; b) accordi di lavoro e processi per le operazioni; c) il coinvolgimento delle autorità degli Stati membri, ove necessario; d) meccanismi di risoluzione che coinvolgano il consiglio di gestione della rete, ove necessario; e) qualsiasi altra misura necessaria in relazione ai processi decisionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 14.   È istituito un consiglio di gestione della rete al fine di assicurare una governance appropriata dell’esecuzione delle funzioni di rete. Il consiglio di gestione della rete è responsabile: a) dell’approvazione o dell’avallo delle misure adottate o proposte dal gestore della rete conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 15; b) dell’approvazione delle specifiche per la consultazione e degli accordi di lavoro dettagliati di cui ai paragrafi 12 e 13; c) dell’approvazione del piano operativo della rete; d) dell’avallo del piano strategico della rete, previa consultazione degli Stati membri e tenendo conto del loro parere, e prima della sua approvazione da parte della Commissione; e) del monitoraggio dell’attuazione delle funzioni di rete e della formulazione di pareri o raccomandazioni su questioni specifiche; e f) di qualsiasi altra misura necessaria per l’esecuzione dei meccanismi di governance. L’approvazione del piano strategico della rete da parte della Commissione assume la forma di un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Il consiglio di gestione della rete si compone di membri con e senza diritto di voto. È composto da rappresentanti dei soggetti operativi interessati, rappresentanti della Commissione, rappresentanti del gestore della rete e rappresentanti di Eurocontrol. 15.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle disposizioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo, e la conformità alle stesse, la Commissione, per conseguire gli obiettivi di cui all’, adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti il consiglio di gestione della rete, in particolare per quanto concerne: a) la composizione del consiglio di gestione della rete; b) il funzionamento e le responsabilità del consiglio di gestione della rete di cui al paragrafo 14; c) i meccanismi di governance della rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 16.   Fatti salvi l’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e gli del regolamento (UE) 2018/1139 e gli atti delegati e di esecuzione adottati in base a quest’ultimo, gli Stati membri hanno la piena competenza per lo sviluppo, l’approvazione e la creazione delle rotte e delle strutture dello spazio aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità. A tale riguardo, gli Stati membri tengono in considerazione le esigenze del traffico aereo, la stagionalità e la complessità del traffico aereo e dei piani di miglioramento delle prestazioni. Prima di decidere su tali aspetti, gli Stati membri tengono in debita considerazione, a seconda dei casi, le esigenze degli utenti dello spazio aereo interessati o dei gruppi che rappresentano detti utenti dello spazio aereo e delle autorità militari.
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