Art. 33
Attuazione del sistema di tariffazione
In vigore dal 23 ott 2024
Attuazione del sistema di tariffazione
Per l’attuazione del sistema di tariffazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti e procedure dettagliati in relazione agli articoli da 29 a 32, in particolare per quanto riguarda le basi di calcolo e i costi determinati, la fissazione di tassi unitari, i meccanismi di condivisione dei rischi e la modulazione delle tariffe nonché le modalità con cui le autorità nazionali di vigilanza trasmettono dati alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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