Art. 3
Blocchi funzionali di spazio aereo
In vigore dal 23 ott 2024
Blocchi funzionali di spazio aereo
Gli Stati membri possono mantenere la cooperazione e il coordinamento all’interno dello spazio aereo dei blocchi funzionali di spazio aereo precedentemente istituiti a norma dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 al fine di incrementare le prestazioni della rete di gestione del traffico aereo all’interno del cielo unico europeo, in particolare presentando piani congiunti di miglioramento delle prestazioni conformemente all’, paragrafo 7, del presente regolamento, a condizione che ciò non pregiudichi l’efficace attuazione del presente regolamento e che i costi relativi ai blocchi funzionali di spazio aereo siano indicati separatamente, nel contesto dei dati da fornire a norma del sistema di tariffazione di cui agli articoli da 29 a 36 del presente regolamento.
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