Art. 23
Piani di miglioramento delle prestazioni e obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea
In vigore dal 23 ott 2024
Piani di miglioramento delle prestazioni e obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea
1. Gli Stati membri adottano, per ciascun periodo di riferimento, un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni a norma del presente articolo.
2. Per ciascun periodo di riferimento e per i servizi di navigazione aerea che forniscono e, ove applicabile, acquistano da altri fornitori, i fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli preparano contributi al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni e li trasmettono all’autorità nazionale di vigilanza.
L’autorità nazionale di vigilanza può chiedere che tali contributi siano presentati sotto forma di progetto di piano di miglioramento delle prestazioni.
Tali contributi sono preparati dai fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli dopo la definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, in tempo utile per consentire all’autorità nazionale di vigilanza di rispettare il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Qualora siano designati in conformità dell’, anche i fornitori di servizi MET forniscono contributi sulla loro base di calcolo all’autorità nazionale di vigilanza.
4. I contributi presentati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo dai fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli per quanto riguarda la ripartizione dei costi inclusi nei piani di miglioramento delle prestazioni si basano sui principi generali di cui all’, paragrafo 4, lettera l).
5. L’autorità nazionale di vigilanza riesamina le informazioni fornite conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo da ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea designato a norma degli , e le approva o apporta le modifiche necessarie, se del caso. Successivamente, sulla base di tali informazioni e, ove opportuno, dei contributi di altre autorità nazionali, l’autorità nazionale di vigilanza elabora un unico progetto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale. Tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello nazionale è adottato dallo Stato membro.
Il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è preparato dall’autorità nazionale di vigilanza prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente.
6. All’atto di preparare i piani di miglioramento delle prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza provvedono affinché la ripartizione dei costi figurante nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sia conforme ai principi generali di cui all’, paragrafo 4, lettera l).
7. Nell’ottica di migliorare il livello delle prestazioni della gestione del traffico aereo, diversi Stati membri possono elaborare un piano congiunto di miglioramento delle prestazioni per i servizi di navigazione aerea di rotta e, se del caso, per i servizi di navigazione aerea di terminale. Tale piano copre almeno la durata di un periodo di riferimento, comprende almeno un obiettivo prestazionale congiunto e prevede la cooperazione transfrontaliera. La cooperazione transfrontaliera può comprendere appalti congiunti al fine di migliorare l’interoperabilità, nonché una governance congiunta onde ottimizzare l’uso dello spazio aereo.
8. Il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 comprende informazioni pertinenti, in particolare previsioni di traffico e dati operativi, fornite da Eurocontrol e dal gestore della rete o, se opportuno e giustificato e previa consultazione degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, altre previsioni di traffico.
Nella preparazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, l’autorità nazionale di vigilanza consulta i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, se del caso, le autorità militari, i gestori aeroportuali, i coordinatori aeroportuali nonché l’autorità nazionale competente, fatte salve le disposizioni nazionali derivanti dall’, paragrafo 5, del presente regolamento. È verificata la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione in base a esso adottati.
9. Il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni contiene, se del caso, obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di rotta nei settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettera a), coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, nonché obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di terminale, nei settori di prestazione essenziali dell’efficienza sotto il profilo dei costi e della capacità e, fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 3, lettera c), punto iii), nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente. I progetti di piani di miglioramento delle prestazioni comprendono una descrizione delle modalità di applicazione dei principi generali di cui all’, paragrafo 4, lettera l), per la ripartizione di tali costi comuni.
I progetti di piani di miglioramento delle prestazioni tengono conto del piano generale ATM europeo, delle interdipendenze tra i settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettera a), nonché delle circostanze locali.
10. Fatto salvo l’, paragrafo 3, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni adottati sono resi accessibili al pubblico.
11. I progetti di piani di miglioramento delle prestazioni adottati sono presentati alla Commissione per valutazione e approvazione conformemente all’.
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