Art. 22 · Definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione

Art. 22

Definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione

In vigore dal 23 ott 2024
Definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione 1.   Conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta, nei settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettera a), per ciascun periodo di riferimento e definisce la durata di tale periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Unitamente a tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire valori di riferimento, soglie di allarme, valori di ripartizione e gruppi di riferimento complementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione di cui al paragrafo 1 e gli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale definiti dagli Stati membri a livello nazionale, di cui all’, paragrafo 3, lettera c), sono definiti sulla base dei seguenti criteri essenziali: a) mirano a conseguire miglioramenti graduali per quanto riguarda le prestazioni climatiche e ambientali nonché operative ed economiche dei servizi di navigazione aerea; b) sono realistici e realizzabili durante il periodo di riferimento in questione, consentendo la fornitura efficiente, sostenibile e resiliente di servizi di navigazione aerea e promuovendo al contempo sviluppi tecnologici a più lungo termine; c) tengono conto del contesto economico e operativo del periodo di riferimento, compresi i dati operativi e le previsioni di traffico, nonché delle interdipendenze tra i settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e c), e della necessità di essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119; d) tengono conto delle circostanze locali degli Stati membri; e) tengono conto degli indicatori di sicurezza di cui all’, paragrafo 3, lettera d). 3.   Ai fini della preparazione delle decisioni sugli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e, se definito in applicazione dell’, paragrafo 1, sui valori di riferimento e sui valori di ripartizione o sui gruppi di riferimento complementari, la Commissione consulta le autorità nazionali, Eurocontrol, il gestore della rete e i soggetti operativi interessati e raccoglie i loro contributi necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-22