Art. 15
Indipendenza del PRB
In vigore dal 23 ott 2024
Indipendenza del PRB
1. Fatto salvo l’, paragrafo 6, i membri del PRB non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Il PRB è pienamente indipendente nell’adozione dei suoi pareri, delle sue raccomandazioni, delle sue relazioni e dei suoi materiali di orientamento.
2. I membri del PRB sono imparziali e agiscono indipendentemente da qualsiasi influenza esterna e nell’interesse pubblico.
A tal fine, essi dimostrano indipendenza e assenza di conflitti di interesse e sono soggetti all’obbligo del segreto professionale, conformemente alle norme stabilite nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’.
Storico versioni
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