Art. 13 · Istituzione e ruolo del comitato per la valutazione delle prestazioni

Art. 13

Istituzione e ruolo del comitato per la valutazione delle prestazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Istituzione e ruolo del comitato per la valutazione delle prestazioni 1.   È istituito, con ruolo consultivo, un comitato per la valutazione delle prestazioni (Performance Review Board – PRB) indipendente e imparziale. Il PRB è rappresentato dal suo presidente e assistito da un segretariato. 2.   Il ruolo del PRB consiste nell’assistere la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti relativi al funzionamento dettagliato dei sistemi di prestazioni e di tariffazione di cui agli articoli da 21 a 27 e da 29 a 32, rispettivamente, nonché all’ e agli atti di esecuzione di cui agli . A tal fine, il PRB fornisce pareri, raccomandazioni, materiale di orientamento e relazioni alla Commissione, in linea con le priorità definite da quest’ultima. 3.   Il PRB elabora materiale di orientamento a sostegno delle autorità nazionali di vigilanza e, su richiesta, assiste tali autorità nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. 4.   I pareri, le raccomandazioni, le relazioni e il materiale di orientamento adottati o forniti dal PRB non sono vincolanti. Il PRB ha un ruolo puramente consultivo. Non ha alcuna funzione normativa o altro potere decisionale se non per l’adozione dei suoi pareri, delle sue raccomandazioni, del suo materiale di orientamento e delle sue relazioni.
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