Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 2024
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 12 maggio 2025, ad eccezione di pere, pesche, lamponi (rossi e gialli), peperoni, cavoli cinesi/pe-tsai e lattughe.
Storico versioni

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