Art. 9 · Mancato rispetto del segreto professionale

Art. 9

Mancato rispetto del segreto professionale

In vigore dal 18 ott 2024
Mancato rispetto del segreto professionale 1.   Se viene a conoscenza del fatto che un rappresentante del membro del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi o che un singolo esperto non ha rispettato il segreto professionale di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2282, e di cui alle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE e le informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (7) e (UE, Euratom) 2015/444 (8) della Commissione, la Commissione ne informa per iscritto il rappresentante o il singolo esperto e chiede chiarimenti in merito alla situazione. Il rappresentante o il singolo esperto fornisce i chiarimenti richiesti entro 14 giorni dalla data di notifica della richiesta. 2.   Se il rappresentante o il singolo esperto non fornisce i chiarimenti richiesti entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di escluderlo dalla partecipazione alle attività congiunte fino a quando non li avrà ricevuti e valutati. 3.   Se i chiarimenti richiesti sono forniti, la Commissione può escludere il rappresentante o il singolo esperto dalle attività congiunte per un periodo massimo di due anni, nel caso in cui il rappresentante o il singolo esperto non abbia rispettato il segreto professionale intenzionalmente o per negligenza grave. 4.   Il segretariato HTA informa il rappresentante, il singolo esperto e, a seconda dei casi, il membro del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi, o il gruppo di coordinamento o i suoi sottogruppi, delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 3 e garantisce l’applicazione delle misure imposte in tali decisioni.
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