Art. 7 · Scambio sicuro di informazioni

Art. 7

Scambio sicuro di informazioni

In vigore dal 18 ott 2024
Scambio sicuro di informazioni 1.   Il segretariato HTA e l’Agenzia europea per i medicinali si scambiano le informazioni nel contesto della valutazione clinica congiunta e della consultazione scientifica congiunta, se del caso, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/2282, composta da un sistema sicuro per lo scambio di informazioni sulle attività congiunte, compreso lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali («piattaforma informatica HTA»). 2.   Lo scambio di informazioni attraverso la piattaforma informatica HTA si basa sulle sue specifiche tecniche contenenti disposizioni riguardanti misure tecniche e di sicurezza efficaci per l’interfaccia, l’accesso alle informazioni e il trattamento dei dati.
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