Art. 3 · Scambio di informazioni relative alla selezione dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per la valutazione clinica congiunta

Art. 3

Scambio di informazioni relative alla selezione dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per la valutazione clinica congiunta

In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di informazioni relative alla selezione dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per la valutazione clinica congiunta 1.   L’Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA: (a) informazioni su tutti i dispositivi medici per i quali i gruppi di esperti designati conformemente all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 hanno fornito o hanno deciso di fornire un parere scientifico nel quadro della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica a norma dell’articolo 54 del medesimo regolamento; (b) informazioni su tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro per i quali il gruppo di esperti ha espresso o è stato invitato a esprimere i propri pareri nel quadro della procedura a norma dell’articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746. Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), comprendono gli elementi seguenti: i) il nome e il tipo del dispositivo; ii) il nome del fabbricante; iii) il nome dell’organismo notificato; iv) la decisione del gruppo di esperti in merito all’intenzione di fornire un parere scientifico di cui all’allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745; v) se disponibile, il parere scientifico del gruppo di esperti. Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono gli elementi seguenti: i) il nome e il tipo del dispositivo medico-diagnostico in vitro; ii) il nome del fabbricante; iii) il nome dell’organismo notificato; iv) se disponibili, i pareri del gruppo di esperti. 2.   Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre l’Agenzia europea per i medicinali fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 relative al trimestre in questione. Per il primo periodo di riferimento l’Agenzia europea per i medicinali fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2024.
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