Art. 2 · Scambio di informazioni relative alla pianificazione e alla previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte

Art. 2

Scambio di informazioni relative alla pianificazione e alla previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di informazioni relative alla pianificazione e alla previsione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno l’Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA le informazioni seguenti relative ai medicinali: (a) informazioni sulle future domande iniziali di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali; (b) informazioni, se disponibili, sulle variazioni dei termini di autorizzazioni all’immissione in commercio esistenti che corrispondono a una nuova indicazione terapeutica pianificata dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio; (c) numero stimato di procedure di consulenza per le imprese a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), riguardano il periodo dell’anno in corso e almeno l’anno successivo e comprendono, se disponibili, gli elementi seguenti: i) la denominazione comune internazionale della sostanza attiva; ii) il nome dello sviluppatore di tecnologie sanitarie; iii) la sintesi dell’indicazione terapeutica; iv) la base di ammissibilità alla procedura centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 726/2004; v) l’ammissibilità a un regime per i medicinali prioritari (PRIME); vi) la data prevista di presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno l’Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA le informazioni seguenti relative ai dispositivi medici che saranno probabilmente oggetto di valutazioni cliniche congiunte: (a) numero di procedure di consulenza, in corso e completate, avviate dai fabbricanti a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e informazioni sui dispositivi medici oggetto della consulenza per gli ultimi 12 mesi; (b) se disponibile, numero stimato di future richieste di consulenza sottoposte dai fabbricanti ai gruppi di esperti a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e informazioni sui dispositivi medici oggetto della futura consulenza. Le informazioni di cui al primo comma comprendono, se disponibili, gli elementi seguenti: i) il tipo di dispositivo; ii) la destinazione d’uso, comprese eventuali indicazioni mediche, controindicazioni e popolazioni destinatarie; iii) la fase di sviluppo del dispositivo. 3.   L’Agenzia europea per i medicinali fornisce al segretariato HTA gli aggiornamenti disponibili delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, individuati insieme al sottogruppo EHT come pertinenti per la preparazione della relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282.
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