Art. 2
Divieti
In vigore dal 17 ott 2024
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.
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