Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 2024
Nei cinque anni a decorrere dal 7 novembre 2024 solo la società AIDP Inc. (10) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di AIDP Inc.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2694:oj#art-2