Art. 4
Incidenti ricorrenti
In vigore dal 17 ott 2024
Incidenti ricorrenti
Gli incidenti che singolarmente non sono considerati un incidente significativo ai sensi dell’ sono considerati collettivamente come un unico incidente significativo se soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
si sono verificati almeno due volte nell’arco di sei mesi;
b)
presentano la stessa causa di fondo apparente;
c)
soddisfano collettivamente il criterio di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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