Art. 3 · Incidenti significativi

Art. 3

Incidenti significativi

In vigore dal 17 ott 2024
Incidenti significativi 1.   Un incidente è considerato significativo ai fini dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda i soggetti pertinenti se sono soddisfatti uno o più dei criteri seguenti: a) l’incidente ha causato o è in grado di causare al soggetto pertinente una perdita finanziaria diretta superiore a 500 000 EUR o, se tale importo è inferiore, al 5 % del suo fatturato totale annuo dell’esercizio precedente; b) l’incidente ha causato o è in grado di causare l’esfiltrazione di segreti commerciali, quali definiti all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943, del soggetto pertinente; c) l’incidente ha causato o è in grado di causare il decesso di una persona fisica; d) l’incidente ha causato o è in grado di causare danni considerevoli alla salute di una persona fisica; e) si è verificato un accesso non autorizzato ai sistemi informativi e di rete, che si sospetta essere malevolo ed è in grado di causare gravi perturbazioni operative; f) l’incidente soddisfa i criteri di cui all’; g) l’incidente soddisfa uno o più criteri di cui agli articoli da 5 a 14. 2.   Le interruzioni programmate del servizio e le conseguenze previste delle operazioni di manutenzione programmata effettuate dai soggetti pertinenti o per loro conto non sono considerate incidenti significativi. 3.   Nel calcolare il numero di utenti interessati da un incidente ai fini degli e da 9 a 14, i soggetti pertinenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti: a) il numero di clienti che hanno un contratto con il soggetto pertinente che concede loro l’accesso ai sistemi informativi e di rete del soggetto pertinente o ai servizi offerti da tali sistemi o accessibili tramite tali sistemi; b) il numero di persone fisiche e giuridiche associate a clienti commerciali che utilizzano i sistemi informativi e di rete del soggetto o i servizi offerti da tali sistemi o accessibili tramite tali sistemi.
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