Art. 3
Incidenti significativi
In vigore dal 17 ott 2024
Incidenti significativi
1. Un incidente è considerato significativo ai fini dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda i soggetti pertinenti se sono soddisfatti uno o più dei criteri seguenti:
a)
l’incidente ha causato o è in grado di causare al soggetto pertinente una perdita finanziaria diretta superiore a 500 000 EUR o, se tale importo è inferiore, al 5 % del suo fatturato totale annuo dell’esercizio precedente;
b)
l’incidente ha causato o è in grado di causare l’esfiltrazione di segreti commerciali, quali definiti all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943, del soggetto pertinente;
c)
l’incidente ha causato o è in grado di causare il decesso di una persona fisica;
d)
l’incidente ha causato o è in grado di causare danni considerevoli alla salute di una persona fisica;
e)
si è verificato un accesso non autorizzato ai sistemi informativi e di rete, che si sospetta essere malevolo ed è in grado di causare gravi perturbazioni operative;
f)
l’incidente soddisfa i criteri di cui all’;
g)
l’incidente soddisfa uno o più criteri di cui agli articoli da 5 a 14.
2. Le interruzioni programmate del servizio e le conseguenze previste delle operazioni di manutenzione programmata effettuate dai soggetti pertinenti o per loro conto non sono considerate incidenti significativi.
3. Nel calcolare il numero di utenti interessati da un incidente ai fini degli e da 9 a 14, i soggetti pertinenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
il numero di clienti che hanno un contratto con il soggetto pertinente che concede loro l’accesso ai sistemi informativi e di rete del soggetto pertinente o ai servizi offerti da tali sistemi o accessibili tramite tali sistemi;
b)
il numero di persone fisiche e giuridiche associate a clienti commerciali che utilizzano i sistemi informativi e di rete del soggetto o i servizi offerti da tali sistemi o accessibili tramite tali sistemi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2690:oj#art-3