Art. 4
Informazioni da scambiare in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività
In vigore dal 10 ott 2024
Informazioni da scambiare in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività
Ove necessario ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, le autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività:
a)
informazioni e documenti ricevuti nel contesto della domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione (11) o nel contesto della notifica a norma del regolamento delegato (UE) 2025/303 della Commissione (12) e, se del caso, successivamente integrati nel quadro della vigilanza, comprendenti:
i)
il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività, il suo identificativo della persona giuridica di cui all’articolo 17 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, l’URL del suo sito web, l’indirizzo di posta elettronica di contatto, il numero di telefono, l’indirizzo fisico e gli estratti dei registri nazionali;
ii)
se del caso, lo statuto del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114;
iii)
informazioni sull’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, comprendenti:
1)
i nomi e, se disponibili, i numeri di identificazione personale dei suoi membri;
2)
informazioni sulle funzioni che ciascuno dei suoi membri detiene in seno al prestatore di servizi per le cripto-attività;
3)
se del caso, informazioni su eventuali modifiche all’organo di amministrazione e la relativa valutazione dell’autorità competente;
iv)
informazioni sui membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività necessarie per valutarne l’onorabilità e l’idoneità, tra cui, se disponibili:
1)
informazioni sulla loro esperienza lavorativa, sulle loro competenze e sul tempo dedicato alle loro funzioni in seno all’organo di amministrazione;
2)
informazioni sulla loro reputazione di cui all’, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2025/305;
v)
informazioni sugli azionisti che detengono il 10 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto del prestatore di servizi per le cripto-attività, compresi la loro identità, l’importo delle loro partecipazioni e le informazioni sulla loro reputazione di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/414 della Commissione (13) e, se del caso, la valutazione, da parte dell’autorità competente, di qualsiasi progetto di acquisizione o cessione di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività, conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) 2023/1114;
vi)
informazioni sulla struttura organizzativa, sugli aspetti operativi e sulla conformità ai requisiti di cui al titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, comprendenti:
1)
il programma operativo che indica i tipi di servizi per le cripto-attività prestati, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114;
2)
informazioni sui dispositivi di governance e sui meccanismi di controllo interno a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettere f) e i), del regolamento (UE) 2023/1114;
3)
informazioni sulla conformità agli articoli 67, 68 e 70 del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio;
4)
se disponibile, il numero di clienti stabiliti o residenti in un determinato Stato membro a cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi, il valore delle cripto-attività gestite o detenute per tali clienti e il volume delle operazioni eseguite per tali clienti;
5)
informazioni su eventuali situazioni in cui si sospetta che un prestatore di servizi per le cripto-attività non rispetti i requisiti di cui al titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, unitamente a una spiegazione delle conseguenti misure adottate o previste dall’autorità competente;
b)
informazioni relative alle registrazioni conservate dai prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 68, paragrafo 9, e all’articolo 76, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2023/1114;
c)
informazioni sull’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, anche nel caso in cui l’autorizzazione sia stata rifiutata o la domanda di autorizzazione sia stata ritirata, e informazioni sull’eventuale revoca di un’autorizzazione a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114;
d)
informazioni su eventuali sanzioni irrogate a norma del regolamento (UE) 2023/1114, comprese sanzioni penali, misure amministrative o azioni di contrasto delle violazioni, in relazione a un prestatore di servizi per le cripto-attività;
e)
ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione tra autorità competenti nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
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