Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

In vigore dal 10 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2024/257 Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato: 1) l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 12 bis Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM da 8a a 8e, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 Si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm: a) alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e; e b) alle catture di merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1.» ; 2) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 FAD per tonnidi tropicali 1.   L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio 2024 al 12 marzo 2024. 2.   Dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.» ; 3) all’articolo 59, terzo comma: a) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente: «a bis) l’articolo 12 bis, lettera a), si applica dal 1o luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;» ; b) dopo la lettera a bis) è inseritala lettera seguente: «a ter) l’articolo 12 bis, lettera b), si applica dal 1o ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1;» ; c) dopo la lettera i) è inserita la lettera seguente: «i bis) nell’allegato IA, parte A, tabelle 18 e 19, la nota a piè di pagina 1 si applica dal 1o ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;» 4) l’allegato IA è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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