Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ott 2024
1.   Un aiuto dell’Unione di importo totale pari a 119 700 000 EUR è messo a disposizione di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   La spesa dell’Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l’importo totale di: a) 10 900 000 EUR per la Bulgaria; b) 46 500 000 EUR per la Germania; c) 3 300 000 EUR per l’Estonia; d) 37 400 000 EUR per l’Italia; e) 21 600 000 EUR per la Romania. 3.   Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania utilizzano gli importi di cui al paragrafo 2 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni climatiche avverse nelle regioni interessate per le perdite economiche che incidono sulla redditività degli agricoltori. 4.   Le misure di cui al paragrafo 3 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza. 5.   Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro. 6.   Le spese sostenute da Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania di cui al paragrafo 2 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 30 aprile 2025. 7.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 8.   Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 3, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 2, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania versano il sostegno supplementare nazionale entro il 31 luglio 2025. 9.   Al fine di evitare sovracompensazioni, nell’erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
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