Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688

In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688 Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato: 1. all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato: a) al primo comma, lettera f), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente: «3. gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni: — sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento; — sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera f), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona: a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera f), punto ii); o b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»; c) è aggiunto il terzo comma seguente: «Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro (“Stato membro di passaggio”) o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni: a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e: — nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o — gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori; b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»; d) è aggiunto il quarto comma seguente: «L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»; 2. all’articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato: a) al primo comma, lettera e), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente: «3. gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni: — sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento; — sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera e), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona: a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera e), punto ii); o b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»; c) è aggiunto il terzo comma seguente: «Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro (“Stato membro di passaggio”) o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni: a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e: — nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o — gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori; b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»; d) è aggiunto il quarto comma seguente: «L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»; 3. all’articolo 23, il paragrafo 1 è così modificato: a) al primo comma, lettera g), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente: «3. gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni: — sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento; — sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera g), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona: a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera g), punto ii); o b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»; c) è aggiunto il terzo comma seguente: «Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro (“Stato membro di passaggio”) o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni: a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e: — nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o — gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori; b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»; d) è aggiunto il quarto comma seguente: «L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»; 4. all’articolo 26, il paragrafo 1 è così modificato: a) al primo comma, lettera g), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente: «3. gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni: — sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento; — sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera g), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona: a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera g), punto ii); o b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»; c) è aggiunto il terzo comma seguente: «Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro (“Stato membro di passaggio”) o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni: a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e: — nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o — gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori; b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»; d) è aggiunto il quarto comma seguente: «L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»; 5. all’articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato: a) al primo comma, lettera f), punto ii), è aggiunto il punto 3 seguente: «3. gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni: — sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento; — sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera f), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i seguenti tipi di movimento verso un altro Stato membro o una sua zona: a) movimenti che non soddisfano nessuna delle serie di prescrizioni di cui al primo comma, lettera f), punto ii); o b) movimenti che soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione della sua autorizzazione conformemente al quarto comma.»; c) è aggiunto il terzo comma seguente: «Ai fini del secondo comma, lettera a) o b), i movimenti dallo Stato membro di origine verso lo Stato membro di destinazione attraverso un altro Stato membro (“Stato membro di passaggio”) o una sua zona soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni: a) i movimenti avvengono tramite mezzi di trasporto che sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e: — nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o — gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori; b) lo Stato membro di passaggio ha autorizzato il tipo di movimento.»; d) è aggiunto il quarto comma seguente: «L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tipi di movimenti conformemente al secondo comma solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, nel caso del terzo comma, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.».
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