Art. 6 · Modifiche del regolamento (UE) 2023/1230

Art. 6

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1230

In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1230 Il regolamento (UE) 2023/1230 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «37) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12); 38) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747. (*12)  Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;" 2) è inserito il capo seguente: «Capo IV bis Procedure di emergenza Articolo 25 bis Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli articoli da 25 ter a 25 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine e ai prodotti correlati contemplati dal presente regolamento. 2.   Gli articoli da 25 ter a 25 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente alle macchine e ai prodotti correlati che sono stati designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Gli articoli da 25 ter a 25 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 25 quater, paragrafo 7, del presente regolamento si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità in relazione alle macchine e ai prodotti correlati immessi sul mercato o messi in servizio a norma degli articoli da 43 quater a 43 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Articolo 25 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità della macchina e dei prodotti correlati designati come beni rilevanti per la crisi 1.   Il presente articolo si applica a tutti i tipi di macchine e ai prodotti correlati figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1, oggetto di procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 25 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2.   Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità delle macchine e dei prodotti correlati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 25 bis. 3.   L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità delle macchine e dei prodotti correlati a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4.   Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine e ai prodotti correlati di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 25 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1.   In deroga all’articolo 25, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di specifiche macchine o di prodotti correlati figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, e per i quali non sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 25 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato III è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione. 2.   Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato III, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende, per un periodo limitato di tempo, la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche macchine o i prodotti correlati possono essere immessi sul mercato o messi in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Le macchine o i prodotti correlati oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che essi sono immessi sul mercato o messi in servizio come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni in oggetto. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4. 4.   In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5.   Il fabbricante di macchine o di prodotti correlati oggetto della procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le macchine o i prodotti correlati interessati sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato III ed è responsabile dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine o i prodotti correlati possono essere immessi sul mercato o messi in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato III del presente regolamento; b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine o dei prodotti correlati interessati; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire una costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine o i prodotti correlati interessati; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine o ai prodotti correlati interessati immessi sul mercato o messi in servizio. 7.   In deroga agli , le macchine o i prodotti correlati per i quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’ non si applica. 8.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine e prodotti correlati, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 e dal presente regolamento. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9.   L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite dall’articolo 25 nel territorio dello Stato membro interessato. Articolo 25 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1.   Laddove le macchine o i prodotti correlati siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni per tali macchine o prodotti correlati riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato III del presente regolamento in uno dei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali applicabili di salute e di sicurezza di cui all’allegato III del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; oppure b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (EU) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato III del presente regolamento e i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4.   Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma del presente regolamento e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5.   Fatto salvo l’articolo 20, le macchine e i prodotti correlati che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato III, contemplati da tali norme, specifiche comuni o parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   In deroga all’articolo 25 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che le macchine e i prodotti correlati contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le macchine e i prodotti correlati conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono immessi sul mercato o messi in servizio si intendono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato III dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7.   Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili stabiliti all’allegato III, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione che elenca la norma o stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 25 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri assegnano conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato per le macchine e i prodotti correlati figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1 del presente regolamento. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine e i prodotti correlati figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2748:oj#art-6