Art. 5
Modifiche del regolamento (UE) 2023/988
In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2023/988
Il regolamento (UE) 2023/988 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il capo II bis, il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano.»
;
2)
all’, sono aggiunti i punti seguenti:
«29)
“beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11);
30)
“modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747.
(*11) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;"
3)
è inserito il capo seguente:
«Capo II bis
Procedure di emergenza
Articolo 8 bis
Applicazione delle procedure di emergenza
1. Gli articoli 8 ter e 8 quater del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti contemplati dal presente regolamento.
2. Gli articoli da 8 ter a 8 quater del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti contemplati dal presente regolamento che sono stati designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3. Gli articoli 8 ter e 8 quater del presente regolamento si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
Articolo 8 ter
Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza nel contesto di un’emergenza nel mercato interno
1. Oltre alla presunzione di conformità stabilita dall’ del presente regolamento, qualora gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno, di cui si è tenuto conto al momento dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747, limitino in modo significativo le possibilità per i fabbricanti di avvalersi delle pertinenti norme europee i cui riferimenti siano già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza stabilita dall’ può essere stabilita anche ai fini dell’immissione sul mercato di prodotti se il prodotto è conforme ai requisiti nazionali per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
2. Oltre ai casi in cui si applica la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza stabilita dall’ del presente regolamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che, ai fini dell’immissione o della messa a disposizione dei prodotti sul mercato, le loro autorità competenti ritengano che i prodotti conformi alle pertinenti norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012, alle pertinenti norme internazionali elaborate da un organismo di normazione internazionale riconosciuto, quale definito all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1025/2012, o con le pertinenti norme nazionali elaborate da un organismo nazionale di normazione quale definito all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presume che soddisfino l’obbligo generale di sicurezza stabilito dal presente regolamento per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, a meno che tali norme non siano adeguate alla luce degli altri elementi degli del presente regolamento.
3. L’, paragrafo 3, si applica alla presunzione di conformità stabilita a norma del presente articolo.
Articolo 8 quater
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
1. Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri si adoperano al massimo per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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