Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) 2016/424

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/424

In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2016/424 Il regolamento (UE) 2016/424 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «28) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); 29) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747. (*5)  Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;" 2) è inserito il capo seguente: «Capo V bis Procedure di emergenza Articolo 43 bis Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli articoli da 43 ter a 43 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza contemplati dal presente regolamento. 2.   Gli articoli da 43 ter a 43 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza che sono stati designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Gli articoli da 43 ter a 43 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. L’articolo 43 quater, paragrafo 7, del presente regolamento si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità in relazione ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza immessi sul mercato o installati in un impianto a fune a norma degli articoli 43 quater a 43 quinquies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3. Articolo 43 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di sottosistemi e componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi 1.   Il presente articolo si applica ai sottosistemi e componenti di sicurezza elencati nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, oggetto di procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 18 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. 2.   Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di sottosistemi e componenti di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 43 bis. 3.   L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di sottosistemi e componenti di sicurezza a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande. 4.   Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione ai sottosistemi e componenti di sicurezza di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati. Articolo 43 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato 1.   In deroga all’articolo 18, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o l’installazione in un impianto a fune, nel territorio di tale Stato membro, di uno specifico sottosistema o componente di sicurezza figurante nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, e per il quale le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 18 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato non sono state attuate, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali applicabili stabiliti all’allegato II è stata dimostrata conformemente alle procedure di cui a tale autorizzazione. 2.   Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui all’allegato II, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali lo specifico sottosistema o componente di sicurezza può essere immesso sul mercato o installato in un impianto a fune. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3. Il sistema o componente di sicurezza oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma reca l’informazione che esso è immesso sul mercato come “bene rilevante per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 3.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4. 4.   In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione. 5.   I fabbricanti di sottosistemi o componenti di sicurezza oggetto di procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che il sottosistema o componente di sicurezza interessato è conforme a tutti i requisiti essenziali applicabili di cui all’allegato II e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente. 6.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali i sottosistemi o componenti di sicurezza possono essere immessi sul mercato o installati in un impianto a fune. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue: a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali applicabili stabilite all’allegato II del presente regolamento; b) tutti i requisiti specifici concernenti la tracciabilità del sottosistema o componente di sicurezza interessato; c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747; d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire una costante valutazione della conformità per quanto riguarda il sottosistema o componente di sicurezza interessato; e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo al sottosistema o componente di sicurezza interessato immesso sul mercato o installato in un impianto a fune. 7.   In deroga agli , i sottosistemi o componenti di sicurezza per i quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’ non si applica. 8.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo hanno titolo, in relazione a tali sottosistemi o componenti di sicurezza, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e dal presente regolamento. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri. 9.   L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 18 nel territorio dello Stato membro interessato. Articolo 43 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1.   Laddove i sottosistemi e componenti di sicurezza siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali sottosistemi e componenti di sicurezza, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili di cui all’allegato II del presente regolamento nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate che contemplano i pertinenti requisiti essenziali applicabili di cui all’allegato II del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (EU) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali applicabili di cui all’allegato II del presente regolamento e i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4.   Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione del di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma del presente regolamento e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5.   Fatto salvo l’articolo 17, i sottosistemi e i componenti di sicurezza che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili di cui all’allegato II, oggetto di tali norme o specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   In deroga all’articolo 43 bis, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che i sottosistemi o componenti di sicurezza contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, i sottosistemi o componenti di sicurezza conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili di cui all’allegato II dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7.   Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali applicabili stabiliti all’allegato II, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o che stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 43 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ai sottosistemi e componenti di sicurezza figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per i sottosistemi e componenti di sicurezza figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1. (*6)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1)»."
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