Art. 9
Quadro di pianificazione dell’emergenza
In vigore dal 9 ott 2024
Quadro di pianificazione dell’emergenza
1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell’Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di stabilire le disposizioni dettagliate per un quadro di pianificazione dell’emergenza riguardante la preparazione alle crisi, la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno. Tale atto di esecuzione stabilisce le modalità dettagliate per quanto riguarda:
a)
la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi a livello dell’Unione durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;
b)
lo scambio sicuro di informazioni; e
c)
un approccio coordinato alla comunicazione in merito alle crisi durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione;
2. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Per garantire una cooperazione tempestiva e uno scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, gli organismi pertinenti a livello dell’Unione e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano adottate disposizioni riguardanti:
a)
un inventario delle autorità competenti degli Stati membri, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’ e dei punti di contatto unici di cui all’, compresi i loro recapiti, i ruoli e le responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno di cui al presente regolamento, conformemente al diritto nazionale;
b)
la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali crisi del mercato interno e rispondere a queste ultime;
c)
la consultazione delle parti sociali in merito alle implicazioni, per la libera circolazione dei lavoratori, delle loro iniziative e azioni volte a mitigare una potenziale crisi e rispondere a essa;
d)
la cooperazione a livello tecnico durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;
e)
la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo conto delle strutture esistenti.
4. Al fine di garantire il funzionamento del quadro istituito ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resilienza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell’Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro.
5. Al fine di promuovere e agevolare la libera circolazione di merci e servizi durante una modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione assiste gli Stati membri nel coordinare i loro sforzi per elaborare moduli digitali unici ai fini della dichiarazione, della registrazione o dell’autorizzazione delle attività svolte tra Stati membri.
Storico versioni
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