Art. 5
Compiti del consiglio
In vigore dal 9 ott 2024
Compiti del consiglio
1. Ai fini della pianificazione di emergenza del mercato interno di cui agli articoli da 9 a 13, il consiglio fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:
a)
proporre disposizioni, da introdurre nel quadro di pianificazione dell’emergenza di cui all’, per la cooperazione amministrativa al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;
b)
valutare gli incidenti che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione conformemente all’ e il loro impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento;
c)
raccogliere informazioni al fine di prevedere la possibilità che si verifichi una crisi, condurre analisi dei dati e fornire informazioni di mercato;
d)
consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, e dell’industria, nonché, se del caso, le parti sociali, al fine di raccogliere informazioni sul mercato conformemente all’;
e)
analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell’Unione;
f)
mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell’Unione che sono state adottate nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento; e
g)
fornire consulenza in merito alle misure da scegliere per prevedere e prepararsi per una crisi, rafforzando nel contempo la resilienza del mercato interno, e fornire consulenza in merito all’attuazione delle misure scelte.
2. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all’, il consiglio assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:
a)
stabilire se i criteri per l’attivazione o la disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno sono stati soddisfatti al fine di determinare se sussiste la minaccia di una crisi di cui all’, punto 2), come pure la portata di tale minaccia;
b)
coordinare e agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi pertinenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, come pure con i paesi al di fuori dell’Unione, ove opportuno, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all’adesione all’Unione e ai paesi in via di sviluppo, e con le organizzazioni internazionali; e
c)
analizzare e discutere l’impatto della minaccia di una crisi sul mercato interno, tenendo debitamente conto della situazione nelle regioni frontaliere, al fine di trovare possibili soluzioni.
3. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all’, il consiglio assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:
a)
analizzare le informazioni di rilevanti per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;
b)
stabilire se i criteri per l’attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno sono soddisfatti;
c)
fornire consulenza sulle misure da scegliere per rispondere all’emergenza nel mercato interno a livello dell’Unione e fornire consulenza sull’attuazione delle misure scelte;
d)
effettuare una revisione delle misure di crisi nazionali;
e)
coordinare e agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, come pure, se del caso, con paesi al di fuori dell’Unione, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all’adesione all’Unione e ai paesi in via di sviluppo, e con le organizzazioni internazionali;
f)
analizzare e discutere l’impatto della crisi sul mercato interno, tenendo debitamente conto della situazione nelle regioni frontaliere, al fine di trovare possibili soluzioni; e
g)
definire, ove opportuno, un elenco delle categorie di persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni e servizi rilevanti per la crisi per le quali è necessario istituire modelli e moduli comuni che gli Stati membri possano utilizzare su base volontaria.
4. La Commissione garantisce la partecipazione ai lavori del consiglio di tutti gli organismi a livello dell’Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il consiglio attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell’Unione e con il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1252. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell’Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE e il quadro europeo per le materie prime critiche. Il consiglio garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell’UCPM e la capacità di sostegno alla conoscenza e all’analisi integrate della situazione nell’ambito degli IPCR.
5. Il consiglio, in cooperazione con la Commissione, adotta una relazione annuale di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
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