Art. 46
Relazioni, riesame e valutazione
In vigore dal 9 ott 2024
Relazioni, riesame e valutazione
1. Entro il 29 novembre 2029 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento e dell’efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Inoltre, entro quattro mesi dalla disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno, a seconda dei casi, la Commissione effettua una valutazione delle misure attuate a norma del presente regolamento in relazione alla crisi che ha portato all’attivazione di tale modalità, valutando in particolare l’efficacia di tali misure, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono corredate, ove opportuno, di proposte legislative pertinenti.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono, in particolare, una valutazione di quanto segue:
a)
il contributo del presente regolamento al funzionamento regolare ed efficiente del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di merci, servizi e persone, e il suo contributo ad evitare misure nazionali divergenti che creerebbero restrizioni transfrontaliere;
b)
le misure attuate a norma del presente regolamento, compresa una valutazione dei principi di non discriminazione e proporzionalità, in particolare:
i)
l’impatto delle misure attuate nella fase di emergenza, segnatamente le misure riguardanti i test di resilienza, la formazione e i protocolli di crisi, gli strumenti digitali, la resilienza e la disponibilità dei beni;
ii)
l’impatto delle misure attuate nell’ambito della modalità di vigilanza del mercato interno;
iii)
l’impatto delle misure attuate durante la modalità di emergenza nel mercato interno in particolare sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta, specificamente la libertà d’impresa, la libertà di cercare un impiego e di lavorare e il diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero;
c)
l’operato del consiglio, compreso quello connesso al lavoro di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, in particolare gli IPCR, l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e l’UCPM;
d)
l’adeguatezza dei criteri per l’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno, a seconda dei casi.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri e il consiglio forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta.
Se necessario, la Commissione può anche chiedere e ottenere qualsiasi conoscenza specialistica o scientifica pertinente dagli organi e organismi dell’Unione competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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