Art. 43 · Norme di riservatezza e di sicurezza per la protezione delle informazioni ricevute

Art. 43

Norme di riservatezza e di sicurezza per la protezione delle informazioni ricevute

In vigore dal 9 ott 2024
Norme di riservatezza e di sicurezza per la protezione delle informazioni ricevute 1.   Le informazioni ricevute a seguito dell’applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisite e generate in applicazione del presente regolamento, anche in relazione alle raccomandazioni e alle misure da adottare, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale. 3.   La Commissione non condivide alcuna informazione ricevuta a norma del presente regolamento in modo tale da poter determinare l’identificazione di uno specifico operatore economico quando la condivisione dell’informazione comporterebbe un potenziale danno commerciale o reputazionale a tale operatore economico o la divulgazione di segreti commerciali. 4.   Il comitato è vincolato dalle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate. 5.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell’originatore di dette informazioni.
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