Art. 43
Norme di riservatezza e di sicurezza per la protezione delle informazioni ricevute
In vigore dal 9 ott 2024
Norme di riservatezza e di sicurezza per la protezione delle informazioni ricevute
1. Le informazioni ricevute a seguito dell’applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisite e generate in applicazione del presente regolamento, anche in relazione alle raccomandazioni e alle misure da adottare, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale.
3. La Commissione non condivide alcuna informazione ricevuta a norma del presente regolamento in modo tale da poter determinare l’identificazione di uno specifico operatore economico quando la condivisione dell’informazione comporterebbe un potenziale danno commerciale o reputazionale a tale operatore economico o la divulgazione di segreti commerciali.
4. Il comitato è vincolato dalle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate.
5. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell’originatore di dette informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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