Art. 42 · Protezione dei dati personali

Art. 42

Protezione dei dati personali

In vigore dal 9 ott 2024
Protezione dei dati personali 1.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (57) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o gli obblighi incombenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni, altri organi e organismi dell’Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 3.   Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per applicare i meccanismi istituiti dal presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.
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