Art. 41
Clausola di esclusività
In vigore dal 9 ott 2024
Clausola di esclusività
1. Durante una modalità di emergenza nel mercato interno, l’accordo che disciplina l’appalto della Commissione per conto o a nome di uno o più Stati membri partecipanti o l’appalto congiunto tra la Commissione e uno o più Stati membri partecipanti prevede, se del caso, una clausola di esclusività in base alla quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a non acquistare i beni o servizi rilevanti per la crisi in questione attraverso altri canali e a non condurre trattative parallele.
Qualora sia prevista una clausola di esclusività, essa stabilisce che gli Stati membri partecipanti sono autorizzati ad avviare una procedura di appalto propria per l’acquisto di quantitativi aggiuntivi di beni o servizi rilevanti per la crisi oggetto dell’appalto congiunto in corso o dell’appalto della Commissione per conto o a nome degli Stati membri in un modo che non comprometta l’appalto in corso, previo accordo della Commissione e previa consultazione di tutti gli altri Stati membri partecipanti. La richiesta di tale accordo è indirizzata alla Commissione, che la trasmette agli altri Stati membri partecipanti affinché la esaminino.
2. La clausola di esclusività si applica a qualsiasi nuovo contratto, compresi i contratti specifici inclusi nei contratti quadro, che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori degli Stati membri partecipanti prendano in considerazione di concludere durante l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
Storico versioni
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