Art. 40
Consultazione e coordinamento in materia di appalti individuali da parte degli Stati membri
In vigore dal 9 ott 2024
Consultazione e coordinamento in materia di appalti individuali da parte degli Stati membri
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell’, gli Stati membri si impegnano al massimo per informarsi reciprocamente e informare la Commissione in merito alle procedure di appalto in corso per beni e servizi rilevanti per la crisi.
Prima di avviare nuove procedure di appalto conformemente alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, gli Stati membri:
a)
si informano reciprocamente dell’intenzione delle rispettive amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di avviare procedure di appalto per beni e servizi rilevanti per la crisi;
b)
consultano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla modalità di appalto più appropriata; e
c)
coordinano le loro procedure di appalto in caso di emergenza nel mercato interno in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2747:oj#art-40