Art. 38 · Accordi di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione per conto o a nome degli Stati membri

Art. 38

Accordi di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione per conto o a nome degli Stati membri

In vigore dal 9 ott 2024
Accordi di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione per conto o a nome degli Stati membri 1.   Gli appalti a norma del presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti. 2.   Se debitamente giustificato dall’estrema urgenza o se strettamente necessario per l’adattamento a circostanze impreviste nell’evolversi dell’emergenza nel mercato interno, e a condizione che la modifica non alteri in modo sostanziale l’oggetto del contratto, la Commissione, d’intesa con il contraente, può: a) consentire che il contratto firmato venga modificato superando la soglia del 50 % e fino al 100 % del valore iniziale del contratto; o b) di comune accordo con la maggioranza semplice degli Stati membri partecipanti, consentire agli altri Stati membri di aderire a un contratto firmato o di firmare un contratto aggiuntivo con il contraente selezionato. 3.   Si considera che una modifica alteri in modo sostanziale l’oggetto del contratto in questione qualora renda la sostanza del contratto fondamentalmente diversa da quella del contratto inizialmente concluso, ossia se sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti: a) la modifica introduce o rimuove condizioni significative che, se fossero state incluse nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di appalto o non avrebbero portato alla selezione dell’aggiudicatario; b) la modifica altera in maniera significativa l’equilibrio economico del contratto a favore del contraente in un modo non previsto dal contratto iniziale; c) la modifica estende in maniera significativa l’ambito del contratto.
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