Art. 37 · Definizione e attuazione del mandato a negoziare della Commissione

Art. 37

Definizione e attuazione del mandato a negoziare della Commissione

In vigore dal 9 ott 2024
Definizione e attuazione del mandato a negoziare della Commissione 1.   L’accordo di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, stabilisce un mandato a negoziare affinché la Commissione acquisti, per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, i beni e i servizi di importanza critica o i beni e i servizi rilevanti per le crisi pertinenti mediante la conclusione di nuovi contratti. Tale mandato a negoziare comprende i criteri di aggiudicazione. 2.   La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare i rappresentanti che parteciperanno ai negoziati dell’accordo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), nonché alla preparazione della procedura di appalto pubblico. 3.   A norma di tale accordo, la Commissione è autorizzata, nell’ambito dell’acquisto per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi, relativi alla fornitura di tali beni o servizi. 4.   Fatto salvo l’articolo 174 del regolamento finanziario, la Commissione conduce le procedure di appalto per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, compresa l’adozione della decisione di aggiudicazione, e conclude i contratti che ne derivano con gli operatori economici. 5.   Nell’attuare gli accordi conclusi e nel condurre le procedure d’appalto, la Commissione garantisce il trattamento non discriminatorio degli Stati membri partecipanti.
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