Art. 31
Termine di prescrizione per l’irrogazione delle ammende
In vigore dal 9 ott 2024
Termine di prescrizione per l’irrogazione delle ammende
1. Il potere conferito alla Commissione di irrogare ammende a norma dell’, paragrafo 10, è soggetto a un termine di prescrizione di due anni:
2. Il termine decorre dal giorno in cui la Commissione viene a conoscenza dell’inosservanza della richiesta accettata espressamente e classificata come prioritaria. Tuttavia, in caso di inosservanza continuata o ripetuta, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’inosservanza.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto dell’ordine classificato come prioritario interrompe il termine di prescrizione.
4. L’interruzione del termine di prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato all’inosservanza.
5. Dopo ogni interruzione inizia nuovamente il termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade, al più tardi, il giorno in cui è trascorso un periodo pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia inflitto un’ammenda. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Storico versioni
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